ADDIO AI CERTIFICATI RILASCIATI DAL COMUNE

Nella legge di stabilità 2012 è stata inserita una importante modifica al Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa. La modifica all’art. 40 (1) del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 prevede, infatti, che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 (2) e 47 (3).

Pertanto dal  1 gennaio 2012 sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non dovranno e non potranno più chiedere agli Uffici Demografici certificati di nessun tipo. Ciò significa, non solo che il certificato non potrà essere acquisito tramite il privato cittadino, ma che non potrà neppure essere chiesto direttamente, in quanto si otterrebbe un documento «non valido».

NOTE Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Nota N. 1
Art. 40
Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (comma introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 183 del 2011)
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (comma introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 183 del 2011) 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.


Nota N. 2
Articolo 46
“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”
1.Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
Ø ) data e il luogo di nascita;
Ø ) residenza;
Ø ) cittadinanza;
Ø ) godimento dei diritti civili e politici;
Ø ) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
Ø ) stato di famiglia;
Ø ) esistenza in vita;
Ø ) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
Ø ) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
Ø ) appartenenza a ordini professionali;
Ø ) titolo di studio, esami sostenuti;
Ø ) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Ø ) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
Ø ) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
Ø ) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; Ø ) stato di disoccupazione;
Ø ) qualità di pensionato e categoria di pensione;
Ø ) qualità di studente;
Ø ) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
Ø ) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
Ø ) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
Ø ) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.


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